Art. 2.
(Delega al Ministro delle informazioni e la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle funzioni

 

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di cui all'articolo 1 ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      2. Non sono comunque delegabili le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di segreto di Stato.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.